Piancastagnaio. Consiglio Comunale con abolizione della TASI

Piancastagnaio. Consiglio Comunale con abolizione della TASI Domani alle 18:00 si terrà il Consiglio Comunale di Piancastagnaio, il quarto da quando si è costituito dopo le ultime elezioni con a Sindaco Luigi Vagaggini della lista civica “E’ l’Ora di Piano”. Questi i punti all’ordine del giorno che vedranno impegnate maggioranza ed opposizione, di cui riportiamo anche l’originale (clic per allargare l’immagine)

  1. Approvazione verbali sedute precedenti
  2. Comunicazioni del Sindaco
  3. Verifica equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. 267/2000
  4. Variazioni di bilancio e storno di fondi
  5. Aliquote e detrazioni della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014 Azzeramento TASI sull’abitazione principale
  6. Convenzione con 6Toscana spa per il servizio di riscossione TARI. Approvazione
Un Consiglio Comunale che, riprendendo l’ultimo della fine di luglio, mette la parte economica al centro del dibattito; in particolar modo la tassazione sull’abitazione principale con l’abolizione totale della TA.S.I.  (TAssa sui Servizi Indivisi)già in precedenza esclusa per le seconde case. Una scelta che continua l’azione di governo sempre più rivolta  alla tutela del patrimonio personale e soprattutto delle famiglie in un momento di crisi mai conosciuto in precedenza. consiglio_comunale_30092014Anche se Piancastagnaio sembra essere “un’isola felice” grazie principalmente ad una gestione ottimale dell’impresa manifatturiera, l’abolizione di una tassa, già di per sé contestata e che tanto preoccupava in futuro i cittadini, è sempre un segnale importante da parte degli Amministratori Pubblici. Relativamente agli immobili, il Consiglio Comunale deciderà relativamente all’affidamento in convenzione con 6Toscana, per il servizio di riscossione della TA.RI (TAssa sui RIfiuti). Ricordiamone a grandi linee il significato (informazioni prese in parte dal sito www.riscotel.it):
  • TA.S.I.: Tassa sui Servizi Indivisi
    • nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. La grande novità della TASI è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l’affittuario. La legge infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della TASI.
  • TA.RI.: TAssa RIfiuti
    • nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares. Il presupposto della Tari e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Ricordiamo inoltre che su questo sito è stata creata un’apposita sezione per la consultazione on line dell’Albo Pretorio del Comune di Piancastagnaio e dei Consigli Comunali (andare alla voce del menu principale “Amministrazioni Comunali” –> “Comune di Piancastagnaio” e scegliere.   Amiatanews (Marco Conti): Piancastagnaio 30/08/2014]]>

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